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Impianti recupero rifiuti carta e cartone – Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero dell’Ambiente che riporta il Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 152/2006, per essere reintrodotti nel ciclo economico come prodotti e possono essere utilizzati, ad esempio, nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materie prime.

La normativa riguarda i produttori di carta e cartone recuperati e cioè i gestori di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone.

In particolare, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come “carta e cartone recuperati” all’esito delle operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643 e laddove siano rispettati i requisiti tecnici previsti dal regolamento.

Il decreto disciplina, inoltre, le tipologie di rifiuti che possono essere ammessi a recupero e le modalità con cui il produttore di carta e cartone recuperati deve attestare il rispetto dei criteri End of Waste. Tra questi, citiamo l’obbligo per il recuperatore di certificarsi secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Il regolamento individua, inoltre,l’ambito di applicazione gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati che soddisfano i requisiti tecnici di cui al regolamento, la dichiarazione di conformità, per tali prodotti esiste un mercato in ragione del fatto che gli stessi risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali, possiedono un effettivo valore economico di scambio e non comportano impatti negativi complessivi sulla salute o sull’ambiente.

Il termine per l’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento è fissato a 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, ovvero entro il 23 agosto 2021, data entro la quale il produttore di carta e cartone recuperati (gestore di un impianto autorizzato al recupero) dovrà presentare all’autorità competente l’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del decreto legislativo 152/2006 (operazioni semplificate di recupero) o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del Testo Unico Ambientale (AIA).

 

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